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Procedimenti amministrativi Servizio Polizia Locale

Ufficio collegato: Polizia Locale

MODALITA’ DI INVIO DELLE ISTANZE

  1. a mani presso l’Ufficio Anagrafe sito in Via Municipio 1B, dal  lunedì  al  sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00  ed il mercoledì  dalle ore 15,00 alle ore 16,00
  2. a mezzo raccomandata a/r indirizzata a “Comune di Casella – Servizio Polizia Locale – Via Municipio 1B – 16015 – Casella (GE)”
  3. tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.casella.ge.it

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta’ che non sono state sottoscritte dall’interessato alla presenza del pubblico ufficiale che le riceve devono essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita’ del sottoscrittore.

 

ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Le istanze di autorizzazione e di concessione comunali ed i relativi provvedimenti di rilascio sono soggetti all’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

IMPORTO DELL’IMPOSTA:

a) istanze/provvedimenti cartacei: l’imposta di bollo è dovuta nella misura attuale di 16,00 euro per ogni foglio (composto di 4 pagine o comunque ogni 100 righe), mediante l’applicazione del relativo contrassegno telematico.

b) istanze/provvedimenti telematici di cui al comma 1-bis dell’articolo 3 della Tariffa – Parte prima: l’imposta di bollo è dovuta – secondo quanto disposto dalla nota 5 (aggiunta dall’art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO:

a) istanze/provvedimenti cartacei: acquistando presso un intermediario convenzionato un contrassegno telematico (ex marca da bollo). Tale contrassegno dovrà essere applicato sull’originale dell’istanza/provvedimento e dovrà essere annullato con sigla o altra procedura di annullamento.

b) istanze/provvedimenti telematici: acquistando presso un intermediario convenzionato un contrassegno telematico (ex marca da bollo). Tale contrassegno dovrà essere applicato sull’originale dell’istanza/provvedimento e dovrà essere annullato con sigla o altra procedura di annullamento. L’interessato deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  nella quale si attesta di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo indicando i dati relativi all’identificativo della marca e alla data e ora di rilascio, attraverso il modulo: DICHIARAZIONE-ANNULLAMENTO-MARCA-DA-BOLLO-1

L’assenza della marca da bollo non compromette la validità, ne’ l’efficacia della domanda o del provvedimento, ma concretizza un’irregolarità  fiscale. L’Amministrazione sarà costretta ad inviare la documentazione, fiscalmente incompleta, al competente Ufficio locale delle Entrate.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ordinanze di viabilità

Gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada stabiliscono che qualsiasi provvedimento di regolamentazione e/o modifica, temporanea o definitiva, della circolazione debba essere preventivamente istituito mediante l’emissione di apposita ordinanza. La competenza per l’emanazione delle ordinanze è, di norma, dell’ente proprietario della strada, all’interno dei centri abitati la competenza è del Sindaco, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

La richiesta per l’emissione di ordinanza deve essere presentata con congruo anticipo in relazione alla complessità del provvedimento che deve essere attuato (di norma non meno di 7 gg. lavorativi). In tutti i casi l’emissione dell’ordinanza è subordinata a valutazioni di carattere tecnico-giuridiche finalizzate a verificare la fattibilità e la legittimità dell’atto. Nel caso queste condizioni non potessero essere garantite gli uffici preposti potranno negare il rilascio dell’ordinanza.

Nel caso in cui l’Ordinanza preveda l’istituzione di divieti di sosta e/o fermata, la stessa dovrò essere esposta, con la relativa segnaletica conforme al codice della strada, almeno 48 ore prima dell’evento.

Successivamente all’emanazione dell’atto le ordinanze vengono esposte all’Albo Pretorio del Comune di Casella per un periodo di 15 giorni.

RIFERIMENTI E CONTATTI UFFICIO
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Mariotti
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Servizio Polizia Locale
Potere sostitutivo: Segretario Comunale

CARATTERISTICHE PROCEDIMENTO
Tipologia procedimento: procedimento autorizzativo
Provvedimento espresso:  SI
Tipo di provvedimento espresso: ordinanza di viabilità
Istanza di parte:  SI
Avvio d’ufficio:  NO
Termine conclusione procedimento: 07 giorni

COSTI
a) 2 marche da bollo da Euro 16,00

MODULISTICA: richiesta ordinanza

Autorizzazione occupazione suolo pubblico 

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:

  • si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti, d’impianti o arredi.
  • si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno che comportino o meno l’esistenza di manufatti, d’impianti o arredi.

Qualsiasi occupazione di aree e spazi deve essere assoggettata ad apposita preventiva autorizzazione comunale rilasciata su domanda dell’interessato.
L’occupazione è soggetta al pagamento del canone di occupazione stabilito ai sensi del vigente regolamento comunale.

RIFERIMENTI E CONTATTI UFFICIO
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Mariotti
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Servizio Polizia Locale
Potere sostitutivo: Segretario Comunale

CARATTERISTICHE PROCEDIMENTO
Tipologia procedimento: procedimento autorizzativo
Provvedimento espresso:  SI
Tipo di provvedimento espresso: autorizzazione di occupazione suolo pubblico
Istanza di parte:  SI
Avvio d’ufficio:  NO
Termine conclusione procedimento: 30 giorni

COSTI
a) 2 marche da bollo da Euro 16,00
b) la liquidazione del canone di occupazione suolo pubblico è a cura dell’Ufficio Tributi

MODULISTICA: richiesta autorizzazione occupazione temporanea del suolo pubblico

 

Concessione di passo carraio

L’Art. 22 del C.d.S. prevede che senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o ai fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.

Gli accessi o diramazioni già esistenti, ove sprovvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati. I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario.

Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell’uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

RIFERIMENTI E CONTATTI UFFICIO
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Mariotti
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Servizio Polizia Locale
Potere sostitutivo: Segretario Comunale

CARATTERISTICHE PROCEDIMENTO
Tipologia procedimento: procedimento autorizzativo
Provvedimento espresso:  SI
Tipo di provvedimento espresso: autorizzazione passo carraio
Istanza di parte:  SI
Avvio d’ufficio:  NO
Termine conclusione procedimento: 30 giorni

COSTI
a) 2 marche da bollo da Euro 16,00
b) la liquidazione del canone di occupazione suolo pubblico è a cura dell’Ufficio Tributi
c) Euro 20,00 a titolo di canone ricognitorio da versarsi esclusivamente a mezzo PagoPa (sito del Comune -> Servizi -> Servizi Online -> PagoPa -> Portale dei pagamenti -> Pagamento spontaneo -> Diritti di segreteria.)

MODULISTICA:
istanza autorizzazione passo carrabile
richiesta voltura passo carrabile

Rilascio contrassegno disabili

L’art. 1 del DPR 151 del 30.07.2012, intervenuto a modificare l’art. 381 del DPR 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), stabilisce che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione, previo specifico accertamento sanitario.

Il contrassegno, denominato C.U.D.E, è strettamente personale, non legato ad un veicolo, dunque non è rilasciabile a soggetti giuridici diversi. Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla guida o è a bordo del veicolo accompagnato da terzi.

RIFERIMENTI E CONTATTI UFFICIO
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Mariotti
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Servizio Polizia Locale
Potere sostitutivo: Segretario Comunale

CARATTERISTICHE PROCEDIMENTO
Tipologia procedimento: procedimento autorizzativo
Provvedimento espresso:  SI
Tipo di provvedimento espresso: autorizzazione passo carraio
Istanza di parte:  SI
Avvio d’ufficio:  NO
Termine conclusione procedimento: 30 giorni

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

A) CONTRASSEGNO PERMANENTE (validità 5 anni)

  • Certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico legale della Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è riconosciuto “permanente” o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L.102/09 se vi è indicato che la persona ha “capacità di deambulazione / motorie sensibilmente ridotta” ex art.381 del regolamento al CDS e che la persona è “non rividibile” (ovvero che è rividibile specificamente per il rilascio/rinnovo del contrassegno parcheggio per disabili);
  • documento d’identità del richiedente disabile (che si deve presentare di persona presso l’ufficio preposto per il rilascio del contrassegno);
  • eventuale documento d’identità del curatore/tutore;
  • N. 2 fotografie recenti in formato fototessera (una da apporre sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza;)

Per il rinnovo:

  • Certificato medico curante su modulo C4 (presente nella sezione modulistica) che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che ne hanno dato luogo al rilascio;
  • documento d’identità del richiedente disabile;
  • eventuale documento d’identità del curatore/tutore;
  • n. 2 fotografie recenti in formato fototessera (una da apporre sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza;)
  • al momento della consegna del contrassegno rinnovato è necessario restituire il vecchio contrassegno.

B) CONTRASSEGNO TEMPORANEO (validità riconosciuta dall’apposito certificato per un periodo inferiore ai cinque anni)

  • Certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico legale della Azienda Sanitaria Locale n. 3 Genovese in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è riconosciuto “temporaneo” o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L.102/09 se vi è indicato che la persona ha “capacità di deambulazione / motorie sensibilmente ridotta” ex art.381 del regolamento al CDS e che la persona è  “rivedibile” (espressamente per il contrassegno);
  • documento d’identità del richiedente disabile;
  • eventuale documento d’identità del curatore/tutore;
  • N. 2 fotografie recenti in formato fototessera (una da apporre sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza;)

MODULISTICA:
richiesta autorizzazione contrassegno invalidi
richiesta rinnovo contrassegno
certificazione medico scadenza quinquennale
Richiesta duplicato contrassegno

 

Ricorsi avverso sanzioni relative al Codice della Strada

A) RICORSO AMMINISTRATIVO AL PREFETTO DI GENOVA EX ART. 202 CdS

  • Chi può presentare ricorso:  il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196 CdS
  • Quando NON si può presentare ricorso:
    a) qualora sia già stato effettuato il pagamento in misura ridotta
    b) qualora sia già stato presentato ricorso al Giudice di Pace
  • Entro quanto tempo si può presentare il ricorso: nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di contestazione
  • Come si presenta il ricorso: compilando il modulo sotto indicato in duplice copia unendo la copia del verbale e i documenti ritenuti più idonei
  • Dove si presenta il ricorso:
    a) presso l’organo accertatore:
    1) a mani presso l’Ufficio Anagrafe sito in Via Municipio 1B, dal  lunedì  al  sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00  ed il mercoledì  dalle ore 15,00 alle ore 16,00
    2) a mezzo raccomandata a/r indirizzata a “Comune di Casella – Servizio Polizia Locale – Via Municipio 1B – 16015 – Casella (GE)
    3) tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.casella.ge.it
    b) direttamente al Prefetto di Genova:
    1) a mezzo raccomandata a/r indirizzata a “Prefettura di Genova – Largo Eros Lanfranco 1 – 16122 – Genova
    2) tramite PEC all’indirizzo  depenalizzazione.prefge@pec.interno.it con firma digitale autenticata o  con il testo del ricorso sottoscritto in allegato formato pdf
  • Esiti del ricorso:
    a) il Prefetto accoglie il ricorso e quindi emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola alla Polizia Locale, che ne dà notizia al ricorrente
    b) il Prefetto respingere il ricorso e quindi emette ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma pari alla metà dell’importo massimo edittale (circa il doppio dell’importo indicato sul verbale)
  • Ricorso avverso l’ordinanza/ingiunzione del Prefetto: è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace
  • Per maggiori informazioni: http://www.prefettura.it/genova/contenuti/Ricorsi_per_violazioni_al_codice_della_strada-7599.htm

MODULISTICA:
modulo ricorso al Prefetto

Comunicazione di ospitalità di cittadino extracomunitario

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, del permesso/carta di soggiorno, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

MODULISTICA:
comunicazione ospitalità

MODULISTICA:
1. Richiesta autorizzazioni al posizionamento insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari

MODULISTICA:
2. dichiarazione di stabilità

Ultima modifica: 13 Ottobre 2022 alle 10:46
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